Superbonus 110% cos’è e come funziona
Cosa è importante sapere
Il Decreto Rilancio del 19 maggio scorso ha portato grandi novità ed opportunità nel panorama delle detrazioni fiscali per chi vuole ristrutturare il proprio immobile. Parliamo del cosiddetto Superbonus 110% , un’importante agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento sismico.
Il Decreto diventerà Legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione e a breve saranno pubblicate le circolari esplicative dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’attesa di linee guida più chiare io e Americo di Home Design in questo articolo vi parleremo dei punti chiave del Decreto e vi indicheremo esempi pratici sugli interventi agevolabili al fine di facilitare e semplificare le tante informazioni sul Superbonus.
Troverete gli esempi segnalati con una CASSETTA DEGLI ATTREZZI e vi invitiamo a contattarci per una VALUTAZIONE PREVENTIVA del vostro edificio, azione indispensabile come vedremo sotto.
Il Superbonus 110%, come accennato, riguarda gli interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA e MIGLIORAMENTO SISMICO di interi condomini o edifici unifamiliari ad oggi esclusivamente adibiti ad abitazione principale, ossia prima casa, realizzati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Tra gli emendamenti proposti si parla già di estendere le agevolazioni alle seconde case purché non siano abitazioni di lusso e di prorogare il termine dei lavori al 31 dicembre 2022.
L’incentivo vi permette di recuperare in 5 anni il 110% della spesa sostenuta, ossia per ogni 1.000 € spesi ne detraete 1.100 € dalle tasse che dovreste versare annualmente.
Questa non è l’unica strada percorribile. Il Decreto Rilancio vi prospetta un’altra possibilità, quella di cedere il vostro credito di imposta direttamente all’impresa che a sua volta potrà cederlo ad altri fornitori, banche o società. In questo caso non usufruirete della detrazione fiscale ma di uno sconto in fattura.
Vi ricordiamo che invece le agevolazioni esistenti sono recuperabili in 10 anni, parliamo di: Bonus Casa, Ecobonus, Sismabonus e Bonus facciate. Il DL Rilancio all’art.121 ha esteso la cessione del credito anche per gli interventi che rientrano fra queste detrazioni.
Ecobonus 110%, per quali interventi?
Gli interventi di riqualificazione energetica, ossia mirati alla riduzione dei consumi di energia e dell’inquinamento prodotto dagli impianti di riscaldamento negli edifici, possono essere molteplici ma solo tre garantiscono l’accesso all’ Ecobonus 110%:
- Isolamento termico delle superfici opache con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente (limite di spesa 60.000 € per ogni unità immobiliare)
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati con caldaia a condensazione, impianti ibridi o geotermici nei condomini (limite di spesa 30.000 € per ogni unità immobiliare)
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore negli edifici unifamiliari (limite di spesa 30.000 € per ogni unità immobiliare)
Attenzione, questi interventi da soli potrebbero non bastare. Il DL Rilancio impone infatti il miglioramento di almeno due classi energetiche di tutte le unità immobiliari. Potrebbero essere necessari ulteriori interventi anch’essi agevolabili al 110%, come la sostituzione degli infissi, l’installazione di impianti fotovoltaici, etc. Per quest’ultimo il limite di spesa è di 2.400 €/kWp per ogni unità immobiliare fino ad un massimo di 48.000 € più 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo della batteria integrata all’impianto fotovoltaico.
Ricordiamo che da soli questi ultimi non rientrerebbero nell’Ecobonus 110% e che devono essere abbinati ad almeno uno dei tre interventi trainanti.
Esempi pratici
Ipotizziamo di avere un condominio costruito negli anni ‘70 con impianto di riscaldamento non centralizzato costituito da 10 unità immobiliari.
Per usufruire dell’Ecobonous 110% si decide di realizzare un cappotto termico esterno e di isolare termicamente il tetto. Questi interventi rientrano tra quelli del punto 1 sopra citati. Il limite di spesa sarà quindi di 600.000 € totali (60.000 € x n.10 unità immobiliari).
Supponiamo che non siano sufficienti a far aumentare di due classi energetiche ciascuna unità immobiliare. Si decide così di rifare anche l’impianto termico di ogni appartamento e sostituire la vecchia caldaia con una nuova a condensazione. Ogni condomino può usufruire di una detrazione massima di 30.000 € per questi lavori. In aggiunta si procede alla sostituzione degli infissi e all’installazione di un impianto fotovoltaico.
Tutti questi interventi saranno detraibili al 110% in quanto abbinati ad un intervento principale, ossia il cappotto termico.
Se dovessimo cambiare solo gli infissi, questi entrerebbero nel bonus ristrutturazioni al 50% e non nell’Ecobonus 110%.
Sismabonus 110%, per quali interventi?
Con il DL Rilancio l’incentivo del Sismabonus, che variava dal 50% al 85% sulla base degli interventi realizzati, è stato elevato al 110% con esclusione degli edifici ricadenti in zona sismica 4, quella meno esposta al verificarsi di terremoti. Vi ricordiamo che la regione Marche si trova quasi tutta in zona sismica 2.
Tra gli interventi principali:
- Interventi di messa in sicurezza degli edifici, riguardano le azioni volte a salvaguardare l’integrità di un fabbricato per evitare crolli o danneggiamenti ulteriori.
- Interventi di miglioramento sismico, riguardano le realizzazioni che permettono ad un edificio esistente di accrescere la propria rispondenza ad un terremoto, ossia di ridurre la classe di rischio sismico
Il limite di spesa è di 96.000 € per ciascuna unità immobiliare e rientrano nella detrazione anche le spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
Esempi pratici
Ipotizziamo di avere un edificio singolo unifamiliari costruito negli anni ‘60 con struttura in muratura portante.
Per usufruire del Sismabonus 110%, in seguito ad un’indagine strutturale, si decide di realizzare i seguenti interventi per passare da una classe di rischio sismico G ad una E:
- Intonaco armato all’interno e all’esterno dei paramenti murari
- Cordolo in acciaio sulla sommità delle murature portanti
- Realizzazione delle sottofondazioni
Tutti gli altri lavori, necessari al completamento di questi interventi, sono anch’essi agevolabili al 110% come ad esempio il rifacimento dei massetti e dei pavimenti, delle tinteggiature etc.
Interventi che NON RIENTRANO nel Superbonus 110%
Sostituzione degli infissi, installazione di impianto fotovoltaico ed altri interventi che migliorano le prestazioni energetiche dell’edificio sono detraibili al 110% solo se realizzati contestualmente ad uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione dell’impianto termico spiegato sopra.
Se devi installare dei condizionatori, demolire una parete per ampliare la zona giorno, rifare il bagno, sostituire l’impianto elettrico non puoi usufruire del superbonus 110%.
Questi al massimo possono rientrare nel bonus ristrutturazione al 50% detraibile in 10 anni.
Da dove cominciare per ottenere il Superbonus 110%?
In attesa delle circolari esplicative dell’Agenzia delle Entrate e della conversione in Legge del DL Rilancio, non si può restare con le mani in mano ed è consigliabile, per il poco tempo a disposizione, mettersi subito in moto.
Diventa fondamentale il ruolo del progettista per la valutazione preliminare necessaria ad analizzare lo stato attuale dell’edificio e a capire se gli interventi previsti rientrano fra quelli agevolabili dal Superbonus 110%.
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